Il regime patrimoniale ordinario nel matrimonio

Il regime patrimoniale ordinario nel matrimonio

famiglia

Buongiorno a tutti oggi parliamo di un aspetto della famiglia ed in particolare del regime patrimoniale ordinario nel matrimonio

La nostra società si basa prevalentemente sulla famiglia e ancora oggi, nonostante  siano sempre meno , sul matrimonio.

Spesso però non si sa benissimo come sia regolato il patrimonio della famiglia, per cui oggi vi darò qualche spiegazione in merito.

Prima di tutto vi spiego cosa è Il regime patrimoniale: è l’insieme delle regole e dei principi previsti dalla legge per regolare i rapporti economici e patrimoniale tra i coniugi ed in particolare a chi appartengono i beni ricevuti o acquistati dopo il matrimonio e come possono essere venduti.

La comunione dei beni

A seguito della riforma del diritto di famiglia nel 1975 venne stabilito che il regime ordinario della famiglia, cioè le regole standard per gli acquisti dopo il matrimonio, fosse la comunione legale; ciò per valorizzare il lavoro casalingo delle donne le quali ,altrimenti, non avrebbero avuto la proprietà di quanto la famiglia avesse risparmiato e comprato anche grazie al loro lavoro a casa.

Tale regime è quello ordinario, a meno che i coniugi, al momento della celebrazione del matrimonio, non firmino un’apposita dichiarazione con cui scelgono la separazione dei beni.

La comunione dei beni prevede che tutti gli acquisti effettuati dai coniugi durante il matrimonio (con esclusione delle eredità e delle donazioni o beni comprati con la vendita di questi) e tutti i risparmi eventualmente rimasti, alla fine del matrimonio, sono in comunione fra i coniugi,

Come è regolata la comunione

La comunione legale è una cosa leggermente diversa dalla comproprietà.

La comunione dei coniugi significa che fra marito e moglie è una comunione senza quote: ogni coniuge è idealmente proprietario del 100% (nella comproprietà ogni proprietario è titolare esclusivo della propria quota) dei beni e solo al momento dello scioglimento della comunione, ne diventerebbe comproprietario al 50% con l’altro coniuge

Quindi il coniuge non può vendere la propria quota di bene, perché non esiste una quota, ma può vendere l’intero bene, con alcuni limiti però .

Il consenso

Quando si fanno degli atti di straordinaria amministrazione (ad esempio vendita, la cessione e dell’usufrutto o concessione di ipoteca) su beni immobili o beni mobili registrati (come le automobili ) l’altro coniuge deve dare il consenso, che è un atto unilaterale autorizzativo.

Senza questa autorizzazione l’atto è valido ma il coniuge estromesso può chiederne l’annullamento entro un anno dalla conoscenza dell’atto o della trascrizione.

La reintegrazione della comunione

Per gli atti straordinari sugli altri beni mobili non serve il consenso del coniuge, però il coniuge estromesso può richiedere la reintegrazione: per esempio chi ha venduto i mobili di casa acquistati durante il matrimonio dovrà, su richiesta, ricostruire la comunione oppure pagare al coniuge la metà del valore del bene, ma l’atto di vendita è valido ed efficace.

In particolare allo scioglimento della comunione legale (per esempio a seguito di separazione dei coniugi), se uno dei coniugi ha venduto o comunque ceduto un bene della comunione, prima di questo momento, egli deve versare all’altro il valore della quota del bene: deve quindi reintegrare e ricostruire la comunione.

Si fa presente che tutti i beni pervenuti durante il matrimonio per donazione o successione al singolo coniuge, e i beni strumentali all’attività professionale dello stesso, non rientrano nella comunione legale

avvocaticecifurfaro

I commenti sono chiusi