L’assistenza morale al genitore anziano

L’assistenza morale al genitore anziano

Dopo aver analizzato l’assistenza economica ( https://avvocaticecifurfaro.altervista.org/lassistenza-economica-al-genitore-anziano/), vediamo ora l’obbligo di assistenza morale ai genitori anziani .

L’obbligo di assistenza morale non è espressamente previsto da nessuna norma; l’assistenza morale è quindi un adempimento spontaneo per cui non è possibile chiedere la restituzione o la rifusione da parte di altri a parenti

Però la mancanza di una norma che prevede siffatto obbligo non lascia privo di tutela il soggetto debole, infatti il codice penale prevede l’’ipotesi di abbandono di persone incapaci.

L’abbandono di incapace: reato ex art. 591 cp

L’art. 591 c.p., punisce, con la reclusione da sei mesi a cinque anni, l’abbandono del minore ma anche quello di una persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura.

La norma in questione punisce tutti quei soggetti che, a causa della particolare posizione giuridica che rivestono (genitori, figli, insegnanti, personale ospedaliero, ecc.), sono tenuti alla custodia e alla cura di una persona incapace di provvedere a se stessa (tale dovendosi considerare, oltre al minore di 14 anni, il soggetto incapace a causa di una malattia o dell’età avanzata) con lo scopo di tutelarne la vita e l’incolumità individuale.

Nella sentenza n.44098/2016, la Cassazione ha ritenuto di individuare tale delitto nel caso in cui un soggetto abbia tenuto comportamenti contrari all’obbligo giuridico di cura del padre anziano su di lui gravante e si sia verificato un pericolo per il soggetto trascurato,

In particolare, quanto al fondamento del dovere giuridico e morale ravvisabile in capo al figlio, la Corte richiama il riconoscimento della famiglia come società naturale di cui all’articolo 29 Costituzione, sia all’inquadramento di questa tra le formazioni sociali ove i singoli svolgono la loro personalità, sia all’adempimento dei doveri di solidarietà sociale di cui all’articolo della Costituzione.

In particolare, col termine “custodia” la norma fa riferimento a quel dovere (anche temporaneo o occasionale) di sorveglianza diretta e immediata dell’incapace, mentre con la parola “cura” a forme di protezione di tipo particolare dovute nei riguardi di soggetti aventi specifiche esigenze (si pensi ai portatori di handicap o di particolari patologie).

L’incapacità alla quale si riferisce la norma, è l’ incapacità naturale; ossia la condizione di fatto che non consente al soggetto debole di salvaguardare i propri interessi e la propria incolumità. Condizione questa che verosimilmente può ravvisarsi nella situazione in cui versa per esempio un soggetto affetto da alzheimer.

Lo stato di abbandono

Lo stato di abbandono può verificarsi nei seguenti casi:

– lasciare curare e custodire l’incapace da un soggetto che non abbia le capacità di farlo;

– impedire il tempestivo intervento di altri soggetti, teso evitare il pericolo;

– interrompere la assistenza prestata fino a quel momento;

– non prestare alcuna assistenza all’incapace (si parla in tal caso di abbandono totale);

– prestare un’assistenza inadeguata alle necessità del soggetto (è questo il c.d. abbandono parziale). Ad esempio vengono prestate solo le cure “essenziali” alla sopravvivenza, venendo per il resto lasciato in una situazione di degrado.

La responsabilità

Il reato è detto “di pericolo” in quanto la condotta dell’abbandono viene punita a prescindere dal verificarsi di una lesione (o della morte) dell’incapace. Il verificarsi dell’evento dannoso per il soggetto debole è un aggravante del reato.

Può trattarsi anche di un pericolo solo potenziale (l’anziano che è lasciato da solo pur sapendo che non sarebbe in grado di gestire una situazione di pericolo).

Quanto all’elemento psicologico, richiesto perché vi sia la punibilità, è che chi ha l’obbligo di protezione avesse coscienza e volontà di lasciare l’incapace privo di custodia insieme alla consapevolezza di esporlo ad una situazione pericolosa per via della sua incapacità.

La richiesta da parte del soggetto obbligato di nomina di un amministratore di sostegno (o tutore secondo le incapacità) e la successiva nomina è sufficiente per evitare responsabilità.

Il familiare più prossimo ha quindi il dovere individuare la forma di protezione più adeguata (anche solo quella di assicurarsi che una badante si occupasse di lei).

Ove l’anziano si privasse volutamente della assistenza necessaria il famigliare deve rivolgersi all’ufficio del giudice tutelare, affinché nomini un amministratore di sostegno.

L’amministratore di sostegno, se non è un parente, non risponde del reato di abbandono di incapaci non essendo investito di una posizione di garanzia dell’incapace avendo il compito di assistere la persona nella gestione dei propri interessi patrimoniali e non anche la “cura della persona.

avvocaticecifurfaro

I commenti sono chiusi