L’assistenza economica al genitore anziano

L’assistenza economica al genitore anziano

Buona sera, oggi parliamo di una questione che prima o poi riguarderà tutti e cioè l’assistenza del genitore anziano e gli obblighi che gravano sui figli.

Questa settima esaminiamo l’ ASSISTENZA ECONOMICA, nel prossimo articolo esamineremo l’assistenza morale

L’assistenza economica al genitore anziano e malato a questione è regolata dall’art. 433 e 438 C.C., il primo indica chi deve provvedere agli alimento ed il secondo i requisiti che sono:

1) lo stato di bisogno di chi li chiede

2) l‘incapacità reale di provvedere al proprio mantenimento

Lo stato di bisogno si ha quando l’anziano genitore, in tutto o in parte, non riesce a far fronte con le proprie possibilità economiche alle esigenze primarie ed essenziali della vita (caso ricorrente, ma non esclusivo: la pensione non basta a pagare la retta dell’istituto o casa di riposo).

Per quel che riguarda l’incapacità di provvedere in tutto o in parte al proprio mantenimento va precisato che normalmente essa deve essere provata, ma con riguardo agli anziani la Cassazione ha ripetutamente confermato che essa deve ritenersi implicita e non necessita perciò di una specifica prova

Come può si possono chiedere gli alimenti? . Bisogna per prima cosa indirizzare una domanda scritta, anche a mezzo di un Avvocato, alla persona (o alle persone) a cui si chiedono gli alimenti, chiedendo che venga versato un assegno periodico; però non si possono chiedere gli arretrati per gli alimenti poiché l’obbligo decorre solo dal momento in cui è presentata la domanda.

Se l’obbligato rifiuta di versare il mantenimento richiesto bisogna rivolgersi ad un avvocato per presentare domanda in Tribunale, la causa potrà essere iniziata direttamente dalla persona in stato di bisogno oppure dall’amministratore di sostegno o dal tutore

Si fa presente che l’assegno alimentare non può esse compensato con eventuali debiti anche pregressi come previsto dall’art. 447 C.C

L’obbligazione alimentare è personale e intrasmissibile agli eredi: l’art. 448 C.C. prevede che l’‘obbligo degli alimenti cessa con la morte dell’obbligato.

L‘adempimento di tale obbligazione può avvenire mediante la corresponsione della somma di denaro necessaria o tramite il mantenere diretto presso la propria casa, o provvedimento a quanto necessario per garantire l’assistenza al congiunto.

L’obbligato potrà quindi, a sua scelta, corrispondere al genitore indigente un assegno periodico oppure, come dispone l’art. 443 c.c., accoglierlo e mantenerlo nella propria casa.

L’inadempimento  e quindi il rifiuto di pagare gli alimenti espone, oltre ad una pignoramento, al rischio di integrare il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 c.p., che prevede la reclusione fino a un anno e la multa da euro 103 a euro 1.032 anche per chi faccia mancare i mezzi di sussistenza agli ascendenti.

avvocaticecifurfaro

I commenti sono chiusi