Infortunio a scuola: chi ne risponde?

Infortunio a scuola: chi ne risponde?

infanzia scuola

Buongiorno mamme e papà!

Tra pochi giorni i nostri bambini torneranno sui banchi di scuola e ho pensato, quindi, di postare un breve articolo su un argomento che, quasi inevitabilmente, si presenta durante l’anno scolastico e che interessa i genitori che, come me, hanno figli in età scolare.

Parlo della responsabilità della scuola per gli infortuni in classe che possono avere origine da una condotta dello studente, che si fa male da solo, oppure per la condotta di un altro studente che, volontariamente o meno, ferisce un compagno.


Le casistiche che sono state sottoposte alla decisione dei Giudici, nell’arco degli anni, sono davvero numerose e variegate, ma un solo punto è fermo: la scuola – e con essa il Ministero dell’Istruzione – deve risarcire i danni alla famiglia, salvo che l’istituto scolastico riesca a dimostrare di non aver potuto impedire il fatto. 


Proprio recentemente, la Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza del 12 maggio 2020, n. 8811, ha ribadito il principio, già accolto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel momento in cui l’alunno è ammesso a scuola si instaura un rapporto contrattuale tra i genitori e l’istituto scolastico dal quale sorge, a carico dell’istituto, l’obbligo di vigilare sulla sicurezza l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi è all’interno dell’area scolastica.


La scuola, quindi, ricopre il ruolo di custode e per questo è tenuta, in ragione dei poteri e dei corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza pertanto a predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso
concreto.


In caso di infortunio a scuola, quindi, l’alunno dovrà provare che l’illecito si è verificato, effettivamente, durante l’orario scolastico; l’amministrazione scolastica risponderà del fatto illecito salvo che non provi “di non aver potuto impedire il fatto” ossia, ne risponderà a meno che non provi
che l’incidente si è verificato per cause inevitabili e nonostante la predisposizione, in relazione al caso concreto, di tutte le cautele idonee a evitare il fatto (v. Cass., 10/4/2019, n. 9983; Cass., 8/4/2016, n. 6444; Cass., 14/10/2003, n. 15321).

avvocaticecifurfaro

I commenti sono chiusi